5, 1° comma del d.l. n. n. 50 del 2016, una risoluzione contrattuale del 2015, disposta nei suoi confronti dal -OMISSIS-, che la stazione appaltante, disponendo l’aggiudicazione, non ha ritenuto evidentemente rilevante in senso negativo sull’affidabilità del concorrente; anche sotto tale profilo emerge pertanto l’insussistenza del vizio rilevato dal primo giudice. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 80 è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione «con mezzi adeguati», sia dall'incipit del secondo inciso («Tra questi (id est, gravi illeciti professionali) rientrano: [...]») che precede l'elencazione” (Cons. 50/2016 (che sanziona con l’esclusione “l'operatore economico (che) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili”), ove avesse unilateralmente sospeso un servizio essenziale, quale quello di specie, in assenza di un riaffidamento ad altro operatore. Nessun obbligo dichiarativo rispetto a sanzioni interdittive ANAC la cui efficacia è cessata al momento della partecipazione alla gara è previsto: innanzitutto dalla legge, che anzi circoscrive la sua portata escludente «fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico» (lett. Cgue, 19 giugno 2019, causa C-41/18).Per questo, poiché il requisito partecipativo poteva all’epoca apparire sussistente - sulla base del tenore testuale della disposizione e dell’interpretazione accolta da buona parte della giurisprudenza (cfr. 80, comma 5, lettera e): "una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;" 3. art. n. 56/2017 ed applicabile ratione temporis: con tale previsione il legislatore italiano, recependo l’indicazione data dal Consiglio di Stato con parere n. 782/2017, ha precisato che il periodo di estromissione dell’operatore economico deve decorrere non semplicemente “dalla data del fatto”, come contemplato dall’art. 163/2006, nella misura in cui concorre a definire la disciplina delle violazioni contributive rilevanti ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara relativa all’aggiudicazione di un contratto pubblico (il citato art. Le acquisizioni istruttorie successive – vale a dire quelle segnalate dalla ricorrente in primo grado (anche con denuncia querela in data 16 luglio 2019), quelle effettuate dall’amministrazione comunale dopo la proposizione del ricorso (con nota del 18 ottobre 2019) ed, infine, quelle processuali (a seguito dell’ordinanza istruttoria 7 novembre 2019, n. 1296) – hanno fatto emergere soltanto una difformità tra il preventivo del 9 luglio 2018, apparentemente proveniente dalla Gepi Tubi indirizzato al Consorzio ed alle società componenti del r.t.i. È allora ragionevole che il legislatore imponga - si ribadisce, a pena di esclusione e con divieto di stipulazione del contratto d'appalto - quantomeno di dichiarare alla stazione appaltante l’avvenuta risoluzione per grave inadempienza di precedenti rapporti contrattuali con altri enti pubblici, così da consentirle di svolgere le opportune verifiche (cfr. Come è noto, in base all’art. Stato, Ad. n. 50/2016. Stato, V, n. 2407 del 2019, cit.). 3257 e 3258 e Cons. 10 comma 4 del d. lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, essendo dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva; l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. La stazione appaltante non è più chiamata a dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico ha commesso un grave illecito professionale omettendo la dichiarazione, ma, piuttosto, a prendere atto della omissione in sé. 67 D.Lgs. (..) Ne consegue che le sentenze di condanna e procedimenti penali pendenti per titoli di reato diversi da quelli di cui all’art. Tale novella legislativa chiarisce bene che la valutazione di inidoneità professionale deriva da un apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante, che non è necessariamente vincolata alla definitività degli addebiti relativi a pregressi inadempimenti contrattuali; che la successiva lettera f-bis) correla l'applicazione della suddetta sanzione dell'esclusione della gara al fatto de " l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"; che, com'è noto, il citato art.80, comma 5 si pone a presidio dell'esigenza di verificare l'affidabilità morale e professionale dell'operatore economico che andrà a contrarre con la P.A., prova ne sia che la declinazione applicativa dei suindicati principi regolatori ha trovato chiara esplicazione nelle linee guida all'uopo confezionate dall'ANAC, che, al punto 4.2., precisano, tra l'altro, che "la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. Motivi di esclusione per l’art. “Il socio di società di capitali che partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari (in sede ordinaria e straordinaria), sicchè, in concreto, dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione di lavoratori e il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale, si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale, si da risultare vero e proprio "sovrano" della società stessa” (Cass. Ciò detto, posto che in base al nuovo testo dell’art. f-bis), ma va inquadrata nell’ambito della lett. art. m), d.lgs. Nel caso di specie, è pacifico sia che Tekneko ha acquisito il ramo di azienda della cooperativa Arcobaleno nella frazione temporale indicata, sia che non sia stata resa alcuna dichiarazione, quanto alla posizione degli amministratori della seconda, in sede di gara. ideologico (si vedano in questo senso Cons. VI, 4 settembre 2015, n. 4123). III 5/5/2014 n. 2289; cfr., inoltre, Cons. La disposizione dell’art. V, 21.11.2014, n. 5763). 80, comma 12, la segnalazione all’ANAC per l’eventuale iscrizione nel casellario informatico interdittiva della partecipazione ad altre procedure di gara e affidamenti di subappalto; la relativa previsione, proprio perché prescinde da qualsivoglia valutazione discrezionale –tanto da poter essere adottata in sede giurisdizionale- richiede la (dimostrazione della) sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’operatore economico partecipante alla gara (cfr. ; Id., 21 novembre 2018, n. 6576). Nota esplicativa: ai sensi del comma 10 dell’art. 105, comma 7 (in tema di obbligazioni che, come già detto, sorgono per l’affidatario solo dopo la stipulazione del contratto) e comma 8 (in tema di responsabilità esclusiva dell’affidatario nei confronti della stazione appaltante), oltre che dei comma successivi dello stesso art. In conclusione la stazione appaltante ha illegittimamente aggiudicato la gara senza acquisire le dichiarazioni ex art. Non v’è ragione per ritenere che tale ricostruzione sia in contrasto con il dato normativo; non è possibile escludere, cioè, che un’impresa sia, per le medesime condotte, reputata inadempiente agli obblighi assunti con un contratto d’appalto, e, d’altra parte, imputata di aver violato disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in materia ambientale. 18 aprile 2016, n. 50 per un grave illecito professionale commesso da un suo esponente; ma questo non tanto in virtù del principio di immedesimazione organica – destinato ad operare propriamente nell’ambito negoziale come modalità di imputazione all’ente della volontà manifestata dalla persona fisica cui ne è affidata la rappresentanza – quanto, piuttosto, per altro principio già definito del “contagio” (proprio da Cons. TAR Toscana - Sez. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. la questione che si pone e della quale qui il Collegio è investito riguarda le modalità mediante le quali la valutazione dell’omissione dichiarativa e dei fatti alla stessa sottostanti debba essere eseguita da parte dell’amministrazione. Per affermare l’esistenza di un centro decisionale nella predisposizione delle offerte devono sussistere indici sintomatici della causa di esclusione quali a titolo esemplificativo, come indicato nella giurisprudenza amministrativa, un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, una contiguità di sede, utenze in comune oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte; la verifica di tali indici sintomatici, ove legati da un nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza, può giustificare l’esclusione dalla gara dei concorrenti (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. 80, comma 5, lett. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici e non invece a quella di cui alla lettera f-bis) della medesima disposizione. n. 50/2016, se tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte e vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, come nel caso di specie (TAR Lombardia, MI, Sez. Lo stesso, inoltre, in numerose pronunce - dopo aver ribadito che la Direttiva è munita di efficacia diretta c.d. III, 30 gennaio 2019, n. 758; id. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975; id., V, 23 giugno 2016, n. 2813), invece per il socio unico (tranne che nell’isolato precedente di Cons. n. 50/2016 (lettera inserita dall’art. Come è già stato messo in luce dalla giurisprudenza, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza, con la precisazione che i criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei princìpi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato. Al riguardo, è circostanza del tutto irrilevante il fatto che non vi sia la firma per esteso, atteso che ciò che conta è la paternità della ricezione, che l’incaricato alla distribuzione ha accertato con atto fidefacente sino a querela di falso, mai proposta dalla ricorrente. II, 9 luglio 2018, n. 30974). 80, COMMA 5 LETT. Share this: Click to share on … ), e a distinguere tra falsità e omissione, con automatismo espulsivo limitato alla sola prima ipotesi (Cons. Cons. 80, comma 3 del Codice quali dichiarazioni devono rendere in sede di gara? La questione, peraltro, non risulta approfonditamente trattata dall’appellante, che pone l’accento sulla necessità di esclusione per la presunta falsità delle dichiarazioni rilasciate dall’appellata. dalla l. n. 12 del 2019; v. oggi la lett. 80. Stato, IV, 30 dicembre 2019, n. 8909 che richiama id, 12 ottobre 2016, n. 4214; id., 29 febbraio 2016, n. 812; id., 12 febbraio 2015, n.758; id. m), d.lgs. L’Amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento alle ragioni che l’hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico e alla gravità della fattispecie. indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (c.d. 50/2016 siano solo quelle attinenti alla storia professionale della società che partecipa alla gara, e non quelle relative alle vicende personali pregresse dei soggetti con responsabilità gestionali nella suddetta società. I verbali dell’Ispettorato sono dunque suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ex art. Manca in effetti una dichiarazione individuale del responsabile tecnico, mentre è allegata quella del direttore tecnico. 93, comma 7, d.lgs. Coop. Stato Sez. n. 50 del 2016, “l’omessa dichiarazione dei requisiti di moralità non comporta l’esclusione del concorrente allorché la clausola del bando non richieda in termini espressi e specifici la dichiarazione dei medesimi, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione (in termini Cons. Sicilia, sez. Nel caso di specie, deve pertanto concludersi che – essendo la condanna patteggiata valorizzata dall’amministrazione risalente al 1990 – non sussistesse alcuna omissione dichiarativa rilevante ai sensi dell’art. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171). 80 del d.lgs. 50/2016(cfr. In particolare, ai fini della valutazione degli atti e dei provvedimenti che l’operatore economico deve dichiarare in corso di gara allo scopo di chiarire i profili relativi alla sua integrità professionale (in tal modo agevolando l’onere dimostrativo che spetta in materia alle Stazioni Appaltanti), le linee guida n. 6 dell’ANAC hanno fornito dettagliata “indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. In seguito a infortunio sul lavoro in azienda i soci sono stati condannati in via definitiva dopo patteggiamento per: art. c-bis) o, come pure sostenuto dalle appellanti, lett. anche Cons. 31, comma 8, d.l. L’irregolarità contributiva sussistente al momento della domanda non può essere giustificata dal fatto che l'impresa sia in possesso di un precedente Durc, ottenuto in seguito ad istanza all'ente previdenziale, che attesti, con riferimento ad una data precedente rispetto a quella di presentazione della domanda, la sussistenza della regolarità contributiva; in senso contrario non giova invocare il termine trimestrale di validità del Durc precedentemente rilasciato, atteso che l'art. Tale limitazione è stata ribadita anche dopo l’entrata in vigore dell’art. UE, 5 dicembre 2013, C-449/11P), corrispondendo, in particolare, le “pratiche concordate” a una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. Il quadro regolatorio che ne scaturisce è connotato – per quanto rileva ai fini della presente controversia – dal carattere scalare delle misure previste, avendo il legislatore espressamente rimarcato che la condivisione delle informazioni “riservate”, ottenute a seguito del coinvolgimento nella fase preparatoria della gara, costituisce la “minima misura adeguata” (comma 1 dell’art. 12 aprile 2006, n. 163: “Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile […]”).Tale assetto è però mutato per effetto della sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. n. 50/2016 e che rientri, in ogni caso, nella specifica competenza della stazione appaltante, nell’esercizio della discrezionalità conferitale dall’ordinamento, la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità professionale del concorrente aggiudicatario. n. 50 del 2016, in contrasto tuttavia con la contestazione sollevata nella competente sede giurisdizionale. 80, comma 5, lett. La rettifica non ha infatti eliminato gli effetti giuridici della stessa delibera n. 35/2015 sul rapporto contrattuale disciolto. 57 paragrafo 7 della Direttiva n. 2014/24/UE senza necessità di affermare l’efficacia diretta della Direttiva stessa, come pure, talvolta, ritenuto dal Consiglio di Stato nella tesi anch’essa favorevole alla configurabilità di tale limite triennale.Nello stesso senso il Tribunale ha evidenziato che il contrario orientamento, che propugna l’inesistenza di un limite temporale di rilevanza di tali sentenze, si è espresso con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 80 del D.Lgs. c) ), è stata oggetto di parere precontenzioso ANAC che si è recentemente espresso con delibera n. 1210 del 18.12.2019 (prot. Stato, Ad. c) del d.lgs. Tali facoltà non escludono i poteri di gestione (di direzione e controllo) degli altri membri del consiglio di amministrazione (nel verbale si legge, infatti, che la società è “amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri”). 80 l’esclusione per dichiarazione omissiva va disposta quando non siano stati segnalati fatti che in linea astratta sarebbero stati pertinenti, il giudice amministrativo che conosca di una controversia legata a tale profilo, nel risolverla nel senso che sussistesse l’obbligo dichiarativo, con ciò accerta la astratta pertinenza del fatto, rispetto alla quale non residua alcun potere discrezionale in capo alla stazione appaltante. Cons. A riprova di ciò, è intervenuta la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza C-41/18, EU:C:2019:507 del 19.06.2019, secondo cui “la succitata direttiva ha carattere innovativo, in particolare nella misura in cui istituisce, 5 all’articolo 57, paragrafo 6, il meccanismo delle misure riparatorie (self-cleaning). Sebbene infatti parte della giurisprudenza nella vigenza del d.lgs. Al contrario, agli atti del procedimento risulta evidenza documentale del certificato di regolare esecuzione del servizio di Aeroporti di Roma S.p.A. del 3 marzo 2018 insieme agli esiti dell’istruttoria posta in essere dalla amministrazione aggiudicatrice in sede di verifica dei requisiti morali dichiarati ai sensi dell’art. 18 aprile 2016, n. 50 rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere meramente esemplificativo (Cons. 103 DEL D.L. Più nel dettaglio, il parallelismo dei comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l’unica spiegazione plausibile. c) d.lgs. D’altra parte, la ratio della previsione della prerogativa esclusiva della stazione appaltante è ravvisabile nella circostanza che solo quest’ultima è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, in quanto le misure adottate non sono considerate sufficienti (in ragione dell’oggetto e delle caratteristiche tecniche dell’affidamento nonché dell’interesse perseguito attraverso quest’ultimo) ai fini dell’ammissione ad una specifica procedura di gara.OGGETTO: Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A. negativo. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione seconda, con la sentenza del 15 gennaio 2021 n. 610 che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro l'aggiudicazione di una gara … inoltre Cons. 80, comma 5, lett. Il precedente di questa Sezione invocato dall'appellante si fonda a sua volta su un'altra pronuncia – Cons. Il concetto di “grave illecito professionale” ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (Sez.

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